Provvedimenti dirigenti
Riferimenti normativi |
Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Art. 23, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Il d.lgs.n. 97/2016, intervenendo sull'art. 23 d.lgs. n. 33/2013, ha soppresso l'obbligo di pubblicazione dell'elenco semestrale dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dei dirigenti e riferiti a: autorizzazione e concessioni (co. 1 lett. a); concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera (co. 1 lett. c). L'art. 1 co. 1 lett. g), l.r. n. 10/2016 continua ad escludere, per gli Enti ad ordinamento regionale, la pubblicazione dei provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento di appalti pubblici (co. 1 lett. b). Ad oggi, è pertanto dovuta la sola pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti in materia di accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 23 co. 1 lett. d). L'obbligo di pubblicazione in forma riassuntiva del contenuto, oggetto, eventuale spesa prevista e degli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo, già non applicabile alle APT in forza della disciplina regionale, è abrogato anche a livello nazionale. |
Contenuto dell'obbligo |
Elenco dei provvedimenti o provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. |
Atti di determinazione
Collegamento Sezione Bandi di Gara e Contratti
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Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |
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Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura |