Provvedimenti

Riferimenti normativi

Il d.lgs.n. 97/2016, intervenendo sull'art. 23 d.lgs. n. 33/2013, ha soppresso l'obbligo di pubblicazione dell'elenco semestrale dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dei dirigenti e riferiti a: autorizzazione e concessioni (co. 1 lett. a); concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera (co. 1 lett. c).

L'art. 1 co. 1 lett. g), l.r. n. 10/2016 continua ad escludere, per gli Enti ad ordinamento regionale, la pubblicazione dei provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento di appalti pubblici (co. 1 lett. b).

Ad oggi, è pertanto dovuta la sola pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti in materia di accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 23 co. 1 lett. d).

L'obbligo di pubblicazione in forma riassuntiva del contenuto, oggetto, eventuale spesa prevista e degli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo, già non applicabile alle APT in forza della disciplina regionale, è abrogato anche a livello nazionale.
La disciplina regionale fa tuttora salva la facoltà di pubblicare, in luogo dell'elenco previsto dall'art. 23 co. 1 d.lgs. n. 33/2013, i relativi provvedimenti in forma estesa.

Contenuto dell'obbligo

Provvedimenti delle p.a. socie che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento.
Provvedimenti/contratti in cui le società in controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, fissati dalle p.a. socie

 

 

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