Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Applicabilità  Il contenuto della presente sezione è pubblicato ai sensi dell'art. 1 comma 1) della L.R. 29 ottobre 2014 n.10 e dell'art. 47, comma 1 D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
Riferimenti normativi Art. 1 comma 1) della L.R. 29 ottobre 2014 n.10
Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Contenuto dell'obbligo Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela (si applica solo ai sindaci e agli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti) nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica.

 

Al momento non risulta nessuna sanzione per mancata comunicazione dei dati.

 

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