Delibera 243/2013/R/EEL
In data 6 giugno 2013 l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha deliberato il provvedimento n. 243/2013/R/EEL "Ulteriori interventi relativi agli impianti di generazione distribuita per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Modifiche alla deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 84/2012/EEL"
ADEGUAMENTI RICHIESTI E TEMPISTICHE
La delibera 243/2013/R/EEL prevede che i produttori debbano adeguare alle prescrizioni di cui al paragrafo 5 dell'Allegato A70 al Codice di rete i seguenti impianti, con determinate tempistiche:
Tempistica |
Tipologia di impianto |
entro il 30 giugno 2014 |
impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 20 kW già connessi alla rete di bassa tensione ed entrati in esercizio alla data del 31 marzo 2012, nonché gli impianti di potenza fino a 50 kW già connessi alla rete di media tensione ed entrati in esercizio alla medesima data |
entro il 30 aprile 2015 |
impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW già connessi al la rete di bassa tensione ed entrati in esercizio alla data del 31 marzo 2012. |
In particolare, in relazione alle prescrizioni relative alla frequenza, in deroga a quanto previsto dal medesimo paragrafo 5 dell'Allegato A70, i predetti impianti dovranno rimanere connessi alla rete almeno all'interno dell'intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz, fermo restando quanto previsto dai commi 6.3 e 6.3bis.
Si precisa quanto segue:
- :gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza fino a 6kW non sono coinvolti;
- non è previsto alcun premio economico per promuovere l'adeguamento.
A seguito dell'adeguamento tecnico dell'impianto, il produttore è tenuto a:
- sottoscrivere un nuovo regolamento di esercizio trasmesso dall'impresa distributrice ed inoltrarlo a quest'ultima;
- allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da un professionista iscritto all'albo professionale secondo le rispettive competenze, attestante che l'impianto è in grado di rimanere connesso alla rete all'interno dell'intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz, oltre alla conformità al paragrafo 5 dell'Allegato A70.
.Le imprese distributrici effettuano sopralluoghi a campione sugli impianti per verificare l'avvenuto a deguamento degli impianti alle prescrizioni, e sono tenute a dare evidenza a Terna.
Sanzioni
Nei casi in cui gli impianti tenuti all'adeguamento risultino inadempienti, l'impresa distributrice ne dà comunicazione al produttore e al GSE. Per tali impianti il GSE provvede alla sospensione dell'erogazione di eventuali incentivi (Conto energia, Tariffa onnicomprensiva, Certificati Verdi, Cip 6/92), nonché dell'efficacia di eventuali convenzioni di ritiro dedicato o scambio sul posto, fino all'avvenuto adeguamento certificato dall'impresa distributrice.
Regolamento di esercizio e dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Regolamento di esercizio - Connessione in parallelo di impianti di produzione con le reti BT di STN |
Regolamento di esercizio BT per adeguamento dell'impianto di produzione alla del. 243/2013/R/EEL |