Informazioni ambientali

Applicabilità 
L’obbligo di pubblicazione di cui alla presente sezione non si applica all’Ente.
Riferimenti normativi
Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Contenuto dell'obbligo Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:
1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi
2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente
3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse
4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse
5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale
6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore
 Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio

 

Pubblicazione non dovuta ai sensi dell' art. 1, comma 1 della legge regionale nr.10 del 29.10.2014 e successive modifiche